Amministrazione Trasparente
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora l’istituzione scolastica o educativa ne abbia omesso la pubblicazione sul rispettivo sito.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico competente.
La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite posta ordinaria oppure posta elettronica oppure all’indirizzo e-mail dell’Istituto Scolastico
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato (modulo-accessosemplice).
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di una delle Istituzioni scolastiche ed educative statali del Veneto, qualora il rispettivo Dirigente scolastico/Responsabile incaricato ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico , ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, deve provvedere entro trenta giorni alla pubblicazione dei documenti, dati o informazioni nel rispettivo sito web e alla loro contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, provvede alla comunicazione al medesimo richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al documento pubblicato.
In base alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 97/2016, non è prevista la presentazione di un eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche ed educative, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del suddetto Decreto legislativo.
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per e documentato per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica o educativa che detiene il dato o il documento oggetto della richiesta.
La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all’indirizzo e-mail dell’Istituzione scolastica o educativa che detiene il dato o il documento.
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato (modulo-accesso generalizzato)
Il Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica o educativa, ricevuta la richiesta, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente scolastico provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente scolastico decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I Responsabili dell’accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono i Dirigenti scolastici dell’Istituzione scolastica o educativa che detengono i dati/documenti oggetto della richiesta.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dei predetti Dirigenti scolastici, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle scuole del Veneto, nominato con DM n. 303 dell’11.05.2016.
La richiesta di riesame può essere trasmessa alternativamente:
→ tramite posta ordinaria a: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 Venezia;
→ tramite e-mail: accessogeneralizzato.veneto@istruzione.it.
Documenti
Accesso Civico - Modello per richiesta di intervento da parte del titolare del potere sostitutivo.
- 24/07/2023
- Accesso civico
Accesso Civico - Modalità di presentazione della richiesta di accesso civico "generalizzato"
- 24/07/2023
- Accesso civico